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ASSEGNO DI MATERNITA' DEI COMUNI
L’assegno
è stato istituito dall’art. 66 della legge n. 448/98 con effetto dal
01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e
dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità).
L’assegno spetta,
per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun
trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti
economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che
beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto
all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota
differenziale).
Alle medesime
condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in
adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato
i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la
maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).
Il minore in adozione o
in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e
residente nel territorio dello Stato.
CHI
PUÒ FARE LA RICHIESTA
Possono
presentare la domanda le madri:
-
cittadine italiane
-
cittadine
comunitarie
-
cittadine
extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno
(non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato
per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale
ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti
cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso di
carta di soggiorno.
La madre richiedente
deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al
momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria
famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Nei seguenti casi
particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse
dalla madre ossia:
·
in
caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di
incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre
risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al
momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso,
si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà.
Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non
risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere
presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa
esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
·
in
caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha
ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre
che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o
affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia
anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non
affidato a terzi);
·
in
caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da
parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi
presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o
comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante
in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre
in via esclusiva);
·
in
caso di separazione legale tra i coniugi,dall’adottante o dall’affidatario
preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica
del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre
adottiva o affidataria;
·
nei
casi di adozione speciale di cui all’art. 44, comma 3, legge
184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi
presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua
potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
-
in caso di
minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla
persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a
condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.
In tutti questi casi
l’assegno spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino
italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di
soggiorno e residente in Italia.
REQUISITI REDDITUALI
Per ottenere l’assegno
di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo
familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non
superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE)
vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore
nella famiglia adottiva o affidataria).
Per l’anno 2005, il
valore dell’ISE da non superare è pari ad Euro 29.596,45 annui con
riferimento ai nuclei familiari composti da tre persone.
Per nuclei familiari
con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le
maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati
dall’allegato A) del decreto 452/2000 come modificato dal decreto
337/2001.
I redditi ed i
patrimoni che devono essere dichiarati
sono quelli di tutti coloro che compongono il nucleo familiare al momento
in cui si presenta la domanda.
Ai fini della
dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da
parte dei CAF, dall’INPS e dal Comune di residenza.
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNO
La domanda deve essere
presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio
di sei mesi dalla nascita del figlio.
In caso di adozione o
affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di
ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in
adozione o in affidamento.
Nell’ipotesi di
affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella
famiglia anagrafica dell’affidatario a causa di particolari misure di
cautela stabilite nei suoi confronti dall’autorità competente,
all’ingresso del minore nella famiglia anagrafica è equiparato l’inizio
della coabitazione del minore con il soggetto affidatario quale risulta
dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.
Nel caso in cui
l’assegno venga richiesto da un soggetto diverso dalla madre (padre,
coniuge della donna adottiva o affidataria, unico affidatario), la domanda
deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il
termine di sei mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre cioè
entro un anno dalla nascita (o dalla data di ingresso del minore nella
famiglia anagrafica della donna che lo ha ricevuto in adozione o in
affidamento).
In caso di decesso
della madre, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza
della persona deceduta; in tale caso la domanda può essere presentata
anche durante il termine concesso alla madre (cioè durante i sei mesi
dalla nascita) quando sia documentato il decesso o risulti il diritto
esclusivo del padre.
Nell’ipotesi di
adottante non coniugato la domanda va presentata entro il termine di sei
mesi dall’ingresso in famiglia del minore.
Si precisa che
l’autocertificazione non è sufficiente per quei requisiti che devono
essere comprovati sulla base di specifica documentazione (ad es. il
possesso della carta di soggiorno).
E’ sempre bene,
quindi,informarsi presso gli uffici competenti del Comune di residenza che
spesso provvedono anche alla predisposizione di appositi moduli da
compilare per l’assegno di maternità.
(Modello
domanda)
CONCESSIONE E MISURA DELL’ASSEGNO
L’assegno viene
concesso con provvedimento del Comune (salvi i casi in cui, a seguito di
specifici accordi, anche la potestà concessiva viene esercitata
dall’Istituto Previdenziale) ed è pagato dall’INPS, in un’unica soluzione,
entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.
L’importo dell’assegno
(rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
calcolato dall’ISTAT) è determinato con riferimento alla misura mensile
vigente alla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore. In
particolare:
per
gli eventi verificatisi nell’anno 2005 l’importo mensile dell’assegno è
pari 283,92 euro per un importo totale pari a 1.419,59 euro;
In caso di parto
gemellare (o plurigemellare) ovvero in caso di adozioni o affidamenti
plurimi, l’importo dell’assegno è proporzionale al numero dei figli nati o
dei minori in adozione o affidamento preadottivo.
CUMULO DEI BENEFICI
L’assegno di maternità
del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è in
genere cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali.
E’ cumulabile l’importo
relativo alla quota differenziale dell’assegno del Comune nel caso in cui,
per il medesimo evento, la richiedente percepisca importi inferiori
relativi a trattamenti economici di maternità da parte dell’INPS o di
altri enti previdenziali ovvero dei datori di lavoro.
L’assegno del Comune
non può essere riconosciuto se è stato concesso dall’INPS l’assegno di
maternità dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 49,
comma 8, della legge n. 488/99).

L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI
L’art. 65 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto, con decorrenza dal 1° gennaio
1999, un nuovo intervento di sostegno, denominato assegno ai nuclei
familiari con almeno tre figli minori, per le famiglia che hanno figli
minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
REQUISITI
·
Essere
cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato
(art. 80, comma 5, della legge n. 388/00);
·
nucleo
familiare composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano
figli propri e sui quali esercita la potestà genitoriale. Ai figli minori
del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, nonché i minori
ricevuti in affidamento preadottivo. Il genitore e i tre minori devono far
parte della stessa famiglia anagrafica. Questo requisito non si considera
soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella
famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso i terzi ai
sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983;
·
risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a
quelle previste dall’Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.)
valevole per l’assegno.
Per l’anno 2005
l’Indicatore della Situazione Economica è pari a euro 21.309,43
annui per nuclei familiari con 5 componenti.
Per nuclei familiari
con diversa composizione o per i quali debbono applicarsi le
maggiorazioni, tale somma è riparametrata secondo i criteri fissati
dall’allegato A del decreto 452/2000 come modificato dal decreto 337/2001.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere
presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine
perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene
richiesto l'assegno (ad esempio, per ottenere gli assegni relativi
all’anno 2005, il richiedente deve presentare la domanda entro il giorno
31/01/2006).
I requisiti devono
essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della
domanda; i soggetti che presentano la domanda nel mese di gennaio
dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno, devono
fare riferimento ai requisiti posseduti alla data del 31 dicembre
immediatamente precedente.
Ai fini della
dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da
parte dei CAF, dell’INPS e del Comune di residenza.
E’ sempre bene,
quindi,informarsi presso gli uffici competenti del Comune di residenza che
spesso provvedono anche alla predisposizione di appositi moduli da
compilare per l’assegno al nucleo famigliare con tre figli minori.
(Modello
domanda)
DECORRENZA E CESSAZIONE DEL DIRITTO
Se il calcolo della
situazione economica lo consente, il diritto all'assegno decorre dal 1°
gennaio dell’anno in cui risulta l’iscrizione dei tre figli minori nella
scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla
composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre
figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato
successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in
cui il requisito si è verificato.
Il diritto all’assegno
cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del
valore dell’Indicatore della Situazione Economica o dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore (perché,
ad esempio, viene iscritto in una scheda anagrafica diversa da quella del
richiedente, perché è diventato maggiorenne o perché è stato affidato a
terzi).
MISURA DELL’ASSEGNO
L’assegno al nucleo
familiare con tre figli minori può essere erogato:
sino ad un importo massimo di euro 118,38 mensili per le richieste
relative all’anno 2005,
per il numero dei
mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori, secondo
quanto indicato al punto precedente e fino ad un periodo massimo di dodici
mesi e tredici mensilità.
Gli assegni al nucleo
familiare possono essere richiesti annualmente dallo stesso nucleo, purché
sussistano i requisiti relativi alla composizione e alla situazione
economica del nucleo.
PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI
Il Comune, dopo avere
controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l’assegno
con un proprio provvedimento, e lo comunica a chi ha presentato la
richiesta.
In caso di concessione,
trasmette all’INPS i dati necessari per il pagamento.
L’INPS paga gli assegni
(anche mediante accredito sul conto corrente bancario, se il richiedente
ha indicato questa modalità) con cadenza semestrale posticipata: pertanto,
saranno erogati due assegni, ciascuno con l’importo totale dovuto nel
semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune almeno 45
giorni prima della scadenza dello stesso.
CUMULO DEI BENEFICI
L’assegno al nucleo
familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e
previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli
enti locali e dall’INPS.

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