A chi è rivolto

Secondo la legge, al fine di costituire un’unione civile, è necessario che le due persone siano: maggiorenni; appartenenti allo stesso sesso; capaci di intendere e (la coppia deve esprimere un consenso consapevole); libere di stato (le parti non devono essere sposate o unite civilmente con altre persone)

Descrizione
L'unione civile è un istituto che tutela l’unione tra due persone dello stesso sesso, garantendo ad entrambe gli stessi diritti e doveri, in analogia con quelli che derivano dal matrimonio.
Come fare
Al fine di costituire un’unione civile la coppia deve farne richiesta all’Ufficiale di Stato civile del Comune scelto.   Al ricevimento della richiesta inizia l'iter precedurale che si divide in due fasi: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale avanti l’Ufficiale di Stato Civile; costituzione dell'unione iscritta in un atto di Stato Civile. Le coppie, seguendo l’ordine di arrivo delle richieste, verranno richiamate e invitate a presentarsi presso l’Ufficio del Comune per la formalizzazione della richiesta.   Nella richiesta, che sarà formalizzata innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, ciascuna parte dovrà dichiarare: nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo di residenza; l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’Art. 1, comma 4 della legge. Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’Ufficiale di Stato Civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.   Il processo verbale redatto dall’Ufficiale di Stato Civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione. Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile. Le parti potranno dichiarare: di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni a norma dell'Art. 1 comma 13 della legge 76/2016; di voler assumere per l'intera durata dell'unione, scegliendolo tra i loro cognomi, quello comune e voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello comune. L’Ufficiale di Stato Civile provvede alla registrazione dell'atto nell’archivio dello Stato Civile.   Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. All’unione civile si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari. Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del Codice Civile.   In caso di decesso di una delle parti prestatore di lavoro, andranno corrisposte al partner l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex Art. 2118 del Codice Civile) e quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex Art. 2120 del Codice Civile). Secondo la legge, l’unione civile si scioglie a causa di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti, oppure per volontà delle parti di sciogliere l’unione. Se le parti decidono di sciogliere l’unione civile, non è previsto il regime intermedio della separazione. Lo scioglimento delle unioni civili è molto meno complicato e rapido, essendo sufficiente che le parti comunichino all’Ufficiale di Stato Civile, anche in modo disgiunto, l’intenzione di separarsi. Lo scioglimento automatico è previsto se una delle due parti provvede alla rettificazione del sesso. Per i matrimoni e/o unioni civili contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nell’archivio dello Stato Civile (Art. 8, comma 3, del Dpcm n.144/2016). Ai fini della trascrizione l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Consolorare del paese di formazione dell’atto, che dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti. Non sono trascrivibili nell’archivio dello Stato Civile le unioni civili contratte all’estero tra persone di sesso diverso.
Cosa serve
I richiedenti devono presentare un documento d'identità in corso di validità.
Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

La dichiarazione di costituzione dell'unione civile può essere resa dopo 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale. Dopo tre mesi dalla dichiarazione, è possibile proporre domanda di divorzio.

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Casi particolari
Non è possibile costituire unioni civile nel caso in cui sussista: per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato; tra le parti dei rapporti di cui all’Art. 87, primo comma, del Codice Civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo Art. 87; la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento. per chi ha già contratto all’estero un'unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile procedere alla costituzione dell’unione civile in Italia.   Se una delle parti, per infermità o altro comprovato motivo, è nell’impossibilità di recarsi presso l'Ufficio del Comune, l’Ufficiale di Stato Civile si trasferisce nel luogo in cui si trova il dichiarante e riceve la richiesta di costituzione dell’unione civile presentata congiuntamente da entrambe le parti (Art. 1, comma 4, del DPCM n. 144/2016). Con le stesse modalità, dopo aver effettuato i controlli richiesti dalla legge, l’Ufficiale di Stato Civile si recherà nuovamente nel luogo in cui si trova il dichiarante impossibilitato a muoversi al fine di ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione, alla presenza di due testimoni, con i documenti di identità (Art. 3, comma 6, del DPCM). Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’Ufficiale di Stato Civile riceve la dichiarazione costitutiva dell’unione civile anche in assenza di precedente richiesta, previo giuramento delle parti stesse sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive (Art. 3, comma 7, del DPCM n. 144/2016).
Ulteriori informazioni
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
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Dic/22

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